Autocarro N1Uso Proprio: tutto ciò che devi sapere
Documento di: Mauro VALLI
Pubblicato sul sito ufficiale www.vallistore.com
Introduzione al documento: se ti troverai a leggere questo documento informativo, significa che anche tu stai cercando di capire qualcosa in più sull'utilizzo dell’AUTOCARRO leggero di Tipo N1. Per non brancolare nel buio o ancor peggio trovarti intrappolato tra le cattive informazioni, dovrai imparare a riconoscere il tipo di AUTOCARRO che potrai guidare serenamente senza alcuna limitazione e riconoscere, con quale tipo di AUTOCARRO invece, saresti limitato nel suo utilizzo. Cerchiamo quindi di sgomberare il campo da luoghi comuni e presunte convinzioni, che passano di bocca in bocca “per sentito dire” senza alcun valore tecnico aggiunto a supporto. Occorre fare chiarezza!
Nella realtà dei fatti - l’ AUTOCARRO - che NON potrai utilizzare liberamente è - l’ AUTOCARRO - che produce un reddito trasportando merci dietro corrispettivo: definito in gergo . veicolo a Reddito Commerciale. Trattasi di quei veicoli - Registrati Uso di Terzi - i quali, lavorano dietro corrispettivo, nell’interesse di Terzi Non Intestatari. L’esempio chiarificatore, è l’autocarro del - Corriere. Tali veicoli vengono condotti da regolari trasportatori iscritti all’albo e, le cose che i - corrieri - trasportano e che ci consegnano, non sono più solo - cose - bensì - merci, le quali vengono trasportate e consegnate dietro corrispettivo. Da qui: veicolo a reddito commerciale. L’unica - eccezione - relativa all’Autocarro Leggero Registrato Uso di Terzi - esiste quando viene aggiunta sulla Carta di Circolazione, la dicitura: da Locare senza Conducente. Trattasi quest’ultima, di registrazione adottata dalle compagnie di noleggio. Quindi, verò è che il veicolo è Registrato Uso di Terzi - ma in aiuto ci viene - da Locare Senza Conducente - dicitura la quale identifica il noleggio del veicolo stesso, che esso sia un noleggio a lungo o a breve termine. Suddetto veicolo appartiene agli autocarri definiti - a reddito commerciale - e, come detto sopra, se il veicolo non produce reddito al conducente è da ritersi un veicolo con totale libertà di utilizzo e trasporto.
In tutti gli altri casi, il nostro - AUTOCARRO Leggero - sarà registrato Uso Proprio. Per i privati che ne fanno un semplicissimo uso personale, non esiste alcun problema di natura fiscale, quindi, lo potranno utilizzare liberamente senza nemmeno rendere conto alla detrazione e alla posizione amministrativa del veicolo. Per le aziende, esiste la stessa libertà di utilizzo, ma l’aspetto fiscale dovrà essere messo a punto con il commercialista per non incorrere in irregolarità amministrative. Chiaro deve essere che l’autocarro può viaggiare anche vuoto senza - nessuna cosa - a bordo.
Altrettando hiaro deve essere che - l’AUTOCARRO Leggero Registrato Uso Proprio - può essere condotto senza nessuna limitazione di utilizzo e trasporto. Le aziende che lo intestano alla Partita Iva come bene strumentale, dovranno solo rinunciare ad una piccola parte della detrazione e l’amministratore dovrà sottoscrivere e firmare una delega nel caso di utilizzo del veicolo da parte di dipendenti e/o estranei all’azienda. Quest’ultimo punto però non tocca solo agli autocarri, ma a qualsiasi tipo di veicolo (anche semplici autovetture) sei intestate ad una partita iva. Nota importante: l’autocarro può viaggiare anche vuoto senza - nessuna cosa - a bordo. Quindi, non cadiamo nella banalità di chi dice: “basta tenere qualche attrezzo a bordo!”. Le leggi e i codici del CDS che regolano l’uso di questa categoria di veicoli, non entra nel merito di queste sciocchezze da bar di periferia.
Iniziamo prendendo in attenta visione la tua CARTA di CIRCOLAZIONE/LIBRETTO
Le diciture utili da identificare e da riconoscere sono le seguenti:
N1 - N1G* = AUTOCARRO LEGGERO avente massa complessiva a pieno carico entro/non oltre 35 quintali a pieno carico - *N1G: è il comparativo di N1, si tratta del nuovo codice Europeo per l’identificazione dell’Autocarro Leggero
K0 = CODICE CARROZZERIA che identifica un VEICOLO CON CASSONE (PICK-UP)
K9 = CODICE CARROZZERIA che identifica un VEICOLO CON CASSONE (PICK-UP) con CABINA ALLUNGATA (si tratta di un codice carrozzeria relativamente nuovo inserito nella nuova tabella europea aggiornata nel 2019)
F0 = CODICE CARROZZERIA che identifica un FURGONE CHUSO O FINESTRATO
BA = AUTOCARRO (senza nessuna definizione aggiuntiva del tipo di carrozzeria)
BB = CODICE CARROZZERIA che identifica un FURGONE CHUSO O FINESTRATO (si tratta di un codice carrozzeria relativamente nuovo inserito nella nuova tabella europea aggiornata nel 2019)
USO PROPRIO = TIPO DI REGISTRAZIONE riportata sulla CARTA DI CIRCOLAZIONE di un AUTOCARRO LEGGERO N1 destinato all’USO PROPRIO - Registrazione indicata per l'UTILIZZO PRIVATO/PERSONALE oppure UTILIZZO AZIENDALE/STRUMENTALE con totale libertà di utilizzo e trasporto, libertà conferma dal fatto che non è necessario presentare nessuna richiesta specifica per la regolarizzazione del trasporto delle merci e, non dobbiamo presentare nessuna iscrizione all’albo dei trasportatori.
USO DI TERZI = TIPO DI REGISTRAZIONE riportata sulla CARTA DI CIRCOLAZIONE di un AUTOCARRO LEGGERO N1 LIMITATO AL SOLO TRASPORTO DI COSE. L’autocarro leggero N1 “POTRA’ ESSERE CONDOTTO E POTRANNO SALIRE A BORDO, SOLO GLI ADDETTI AI LAVORI REGISTRATI ALL’ALBO DEI TRASPORTATORI”. SUDDETTO VEICOLO SI INTENDE A REDDITO COMMERCIALE. L’autocarro registrato USO DI TERZI si intende come un: veicolo a reddito commerciale che lavoro dietro corrispettivo nell’interesse di terzi NON intestatari.
ATTENZIONE: l’errore più frequente commesso dalle forze dell’ordine nel caso di verifica sulla strada, è quello di non conoscere la differenza tra i due tipi di registrazione. In questo caso gli agenti chiaramente in errore, applicheranno ignorantemente l’Art. 82 del CDS.
IMPORTANTE: nel lontano anno 2000 - IL VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE - è stato abrogato e sostituito dall’autocarro leggero di tipo N1 registrato USO PROPRIO. Sarà tuo dovere in un caso come questo, sollevare la differenza e difendere prima dell’emissione del verbale la tua giusta posizione. Nel caso di perseveranza da parte degli agenti, ti consiglio di non firmare il verbale e di scrivere nello spazio riservato alle tue note e dichiarazioni, che l’articolo del CDS utilizzato dagli agenti, non è apllicabile all’Autocarro N1 Registrato Uso Proprio. Per finire, non pagare il verbale. Nel caso di firma sul verbale e pagamento dello stesso avvenuto, non potrai nemmeno mettere a punto un eventuale ricorso.
AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1 REGISTRATO “USO PROPRIO”
è questo l’autocarro che potrai utilizzare liberamente sul quale potrai trasportare qualsiasi categoria di persone (familiari e bimbi inclusi) senza alcuna limitazione d'uso
L’AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO è il veicolo adibito al trasporto delle proprie cose sia nel caso di utilizzo privato che aziendale. La differenza tra USO PRIVATO e USO AZIENDALE (inteso come bene strumentale) sarà solo la gestione fiscale e detraibile del veicolo in quanto nel caso di acquisto aziendale sarà intestato ad una Partita Iva. Nel caso di intestazione a Partita Iva e registrato USO PROPRIO, il veicolo potrà essere utilizzato sempre e liberamente in quanto bene “strumentale”. Un bene strumentale intestato ad un’azienda deve rispettare l’aspetto legato alla sua detrazione fiscale, ma rimane estraneo ad ogni tipo di utilizzazione economica in quanto, non viene utilizzato per il trasporto e la consegna di merci dietro corrispettivo. Per regolarizzare la promiscuità di utilizzo del nostro AUTOCARRO LEGGERO prima dell’anno 2000 esisteva la categoria del “VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO”. In concomitanza dell’EURO e del nostro ingresso in Europa, è stata introdotta la categoria del VEICOLO REGISTRATO USO PROPRIO tutt’oggi in corso di validità. Tale registrazione, ha abrogato e sostituito la registrazione del VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO ed è il tipo di registrazione che governerà la promiscuità tra uso personale e uso lavorativo del veicolo stesso, purché - come detto sopra - non produca reddito. In quel caso cadremmo nell’errata e UTILIZZAZIONE ECONOMICA.
Rafforziamo il concetto: l'AUTOCARRO registrato USO PROPRIO non è un veicolo a reddito commerciale, bensì, un semplice bene strumentale che può essere intestato sia ad una persona fisica che ad una Partita Iva. Suddeto veicolo in entrambi in casi non ha alcun limite nel suo utilizzo e può trasportare tutte le cose personali e/o le cose aziendali. Per veicolo a “reddito commerciale” si intende un “veicolo che lavora dietro corrispettivo nell’interesse di terzi non intestatari”. Per svolgere con un AUTOCARRO le attività a “reddito commerciale” come il trasporto e la consegna di merci dietro corrispettivo, esiste la - REGISTRAZIONE USO DI TERZI. L’AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1 REGISTRATO USO PROPRIO potrà osptare a bordo qualsiasi categoria di persone, familiari e bimbi inclusi, proprio perché non esiste nessuna utilizzazione economica dello stesso. Potrà essere guidato in qualsiasi momento, giorno della settimana e in qualsiasi situazione. Per USO PROPRIO (CHE NON SIGNIFICA UTILIZZAZIONE ECONOMICA) si intende ogni cosa: la propria moto, il proprio kart, le proprie attrezzature sportive, la propria legna del giardino, il proprio taglia-erba e/o gli strumenti legati alla propria attività, di conseguenze le nostre persone. L'AUTOCARRO N1 registrato USO PROPRIO è regolare e inattaccabile, poiché tale registrazione non presuppone alcun tipo di “reddito commerciale” e nessuno percepisce un corrispettivo in denaro durante il suo utilizzo. Si tratta di un semplice veicolo adibito al trasporto di cose con totale libertà di circolazione e trasporto privata e/o aziendale. Se intestato ad un'azienda sarà un bene strumentale detraibile, con le stesse concessioni di libero utilizzo.
AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1 - REGISTRATO “USO DI TERZI”
è questo l’autocarro vittima delle limitazioni d'uso strettamente legate a suddetta categoria e registrazione. È il tipo di AUTOCARRO che non potrai utilizzare liberamente sul quale non potrai ospitare a bordo persone estranee all'attività. Se la tua CARTA DI CIRCOLAZIONE riporterà la registrazione USO DI TERZI staremo parlando di un AUTOCARRO A REDDITO COMMERCIALE vincolato alle sole attività aziendali e alle persone autorizzate al suo utilizzo: DETTA - UTILIZZAZONE ECONOMICA
A regolamentare l'utilizzo dell'AUTOCARRO registrato per USO DI TERZI interviene "l'ART. 82 del CODICE DELLA STRADA" che definisce questa categoria di veicoli: è definito che suddetti veicoli vengano
“utilizzati dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione” (esempio i furgoni dei corrieri).
È quindi l'AUTOCARRO registrato come USO DI TERZI , l’AUTOCARRO vittima delle limitazioni d’uso, sia per quanto riguarda l’utilizzo che il trasporto dei passeggeri. È l’AUTOCARRO registrato USO DI TERZI la causa delle infondate voci che hanno generato scompiglio e confusione quando si parla di - USO DELL’AUTOCARRO.
Il COMMA 4 DELLO STESSO ART. 82" precisa che “un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per CONTO DI TERZI, quando il proprietario si obbliga dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”. A questo punto, così come definito dalla Legge 454/ 1997 “tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo (includendo quindi anche l’AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1) devono essere iscritte “all’albo degli autotrasportatori”, rivolgendosi al competente ufficio provinciale. In tutti i “trasporti per conto terzi”, infine, è obbligatorio tenere sempre a bordo la “scheda di trasporto”, introdotta con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 554 del 30 giugno 2009.
DOVE RISIEDE IL PROBLEMA
Il problema risiede nel fatto che quando viene affrontato questo argomento, “NESSUNO” diversifica le due diverse categorie di registrazione USO PROPRIO/USO DI TERZI (NEMMENO LE RIVISTE PIÙ ACCREDITATE DEL SETTORE). In questo modo vengono interpretate ed applicate in modo sbagliato le normative fiscali che sono strettamente congiunte agli articoli del CODICE DELLA STRADA e viceversa. Nessuno considera le date, le variazioni e i cambiamenti relativi alle normative del presente e del passato, che regolavano e regolano oggi L’USO DELL’AUTOCARRO LEGGERO il quale, nel corso degli anni è diventato un normalissimo veicolo di trasporto.
Pochi sanno che “K0 = CASSONE” è il codice di carrozzeria per l'identificazione di tutti i Pick-Up. Tale Veicolo nasce e muore come AUTOCARRO perché i Pick-Up sono veicoli che per configurazione tecnica, non potranno mai essere registrati come AUTOVETTURA. Oggi, suddetti veicoli offrono la possibilità di ospitare comodamente dei passeggeri con la possibilità di caricare tutto ciò che su una vettura normale (causa i suoi limiti strutturali) non sarebbe possibile caricare.
Nessuno distingue all’atto del controllo un N1-F0 = Furgone (es. Fiat Ducato) il quale nasce come AUTOCARRO dalla casa madre, da un N1-F0 = Furgone (es. gli odierni SUV o Vetture Station Wagon) che invece nascono e sono registrati come veicolo di tipo M1 = AUTOVETTURA. Un veicolo M1 = AUTOVETTURA può diventare N1 AUTOCARRO-F0 = Furgone solo grazie ad una conversione d’uso, ottenuta da uno specifico collaudo tecnico, oppure offerto dalla casa madre con l’omologazione N1 già effettuata. Un Pick-Up nasce per caricare cose e persone ed è regolarmente targato e omologato dalla motorizzazione civile inclusi i posti a sedere destinati ai passeggeri, “i nostri passeggeri”. Le differenze tra “libero utilizzo e trasporto” e “utilizzo vincolato/limitato” sono regolamentati dalle due differenti registrazioni messe a disposizione dalla commissione Europea nell’anno 2000: USO PROPRIO/USO DI TERZI.
Purtroppo per noi l’Italia è ancora una volta l’unico paese al mondo che riesce a trasformare in un reato, situazioni che nel resto dell’Europa e del mondo sono la quotidianità. La cosa più scomoda e difficile da accettare è che toccherebbe proprio alle nostre istituzioni e alle nostre forze dell’ordine, conoscere, riconoscere e distinguere le due categorie. Invece, sono soprattutto le nostre istituzioni e alcuni componenti delle nostre forze dell’ordine a generare scompiglio e confusione. Andiamo a capire dove si trova il nodo e impariamo a difenderci utilizzando le leggi e gli articoli del CDS a supporto della categoria degli AUTOCARRI LEGGERI REGISTRATI – USO PROPRIO
IL TERRORISMO MEDIATICO INFONDATO
Non farti intrappolare da chi ne sa meno di te…
Chi ti dirà "MI HANNO DETTO CHE!!!” ...non ti sta aiutando a capire, sta solo creando confusione. Gli amici al bar che pensano di saperne più di te non contano nulla. Ti consiglio di documentarti e di fidarti solo delle leggi di riferimento e al Codice Della Strada. Numerosi articoli di giornale, pubblicazioni on-line, fantomatiche sentenze negative pubblicate in rete, fanno acqua da tutte le parti e io, ti aiuterò a capire dove sono le trappole e quali sono gli errori che commettono i “detrattori” a svantaggio di questa innocua e lecita categoria di veicoli. Potremo incontrare addetti ai lavori incompetenti e disinformati, anche dietro gli sportelli dell'ACI o della Motorizzazione Civile. Il tuo stesso commercialista potrebbe sbagliarsi e se non vuoi che anche lui non ti induca in errore, dovrai fargli leggere gli articoli del CDS e le leggi di riferimento, contenute in questo modulo informativo. L'amico vigile/poliziotto/carabiniere, starà commettendo un grosso errore se ti darà una risposta sommaria senza diversificare le più volte sopracitate e distinte categorie di registrazione: USO PROPRIO/USO DI TERZI. Chiunque di loro stia affrontando l’argomento, non separerà le due differenti categorie di registrazione e applicherà in modo errato il Codice Della Strada, le relative leggi amministrative e fiscali di riferimento, spaventandoti. Numerosi articoli (che personalmente definisco "fuorvianti e completamente sbagliati", le chiacchere delle persone disinformate e alcuni agenti sulla strada, fanno sistematicamente leva sull’Art. 82 del Codice Della Strada; suddetto articolo, non può essere in nessun modo essere applicato all’AUTOCARRO USO PROPRIO. In seguito troverai un intero paragrafo che ti farà conoscere nel dettaglio lo stesso Art. 82 e i motivi per i quali nessuno lo potrà mai utilizzare contro di te e ti insegnerò a smontare le accuse leggendo i vari comma e i testi a supporto degli articoli del CDS 83 e 54. Troverai e leggerai fantomatiche sentenze in rete, facilmente riconoscibili come documenti fuorvianti e pubblicati in rete solo per generare confusione e disinformazione. Non ho mai letto e/o ricevuto una sola di queste presunte sentenze che riportasse: il tipo di veicolo, una targa di riferimento, un nome, un cognome… ma la cosa più grave è che manca sempre “la categoria di appartenenza e registrazione” del veicolo stesso. La registrazione finale USO PROPRIO o USO DI TERZI è fondamentale e non può mancare in nessuna contestazione/causa/verbale/. In caso contrario, quel documento è praticamente vuoto e a mio avviso nullo. Oltre a questi importanti dati mancanti, tutte le sentenze che intercetterai in rete riportano date lontane a volte precedenti l’anno 2000. Ti rammento che fino all’anno 1999, in Italia esisteva il VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO soppresso e sostituito dalla categoria dell’AUTOCARRO USO PROPRIO.
LA DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO e L’USO DEL VEICOLO: non solo la stessa cosa! Impariamo la differenza.
Impariamo cosa si intende il codice della strada - CDS
Per: DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO: si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
PRIMA NOTA IMPORTANTE: sarà questo primo punto ad aiutarti sulla strada nel caso di contestazione, oppure se andrà male, ad aiutarci nel caso di un ricorso se il verbale sarà già stato emesso dagli agenti. Sulla carta di circolazione del nostro autocarro, vedremo il numero totale dei passeggeri che potremo ospitare a bordo, quindi, se i nostri trasportati saranno seduti sui sedili del veicolo e non nel cassoncino o nello spazio riservato alle sole cose e le cose nel vano di carico (qualsiasi cosa, anche la spesa fatta al supermercato), non staremo commettendo nessuna infrazione. Da qui: CORRETTA UTILIZZAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE.
Per: USO DEL VEICOLO si intende la sua utilizzazione economica
SECONDA NOTA IMPORTANTE: UTILIZZAZIONE ECONOMICA - lo dice la stessa definizione “UTILIZZAZIONE ECONOMICA”. Quindi:
Se si tratta di un veicolo privato: non esiste alcun aspetto economico e commerciale, legato al nostro autocarro il quale, potremmo averlo acquistato semplicemente per trasportare la nostra moto e/o per attività hobbistiche personali o semplicemnete perché ci piace andare in giro con un furgone o con un pick-up. Nel caso di veicolo privato, cade qualsiasi eccezione sollevata, sia per quanto riguarda la DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO, che per ciò che riguarda L’USO DEL VEICOLO. Tali definizioni che potrebbero confondere perché molto simili, ma si tratta di due aspetti completamente differenti.
Se invece si tratta di un veicolo intestato ad un’azienda, quindi legato ad una partita iva ma registrato Uso Proprio, staremo guidando un semplice veicolo aziendale strumentale. Per questo motivo, non esiste nessuna utilizzazione economica o commerciale che produca un reddito durante il suo utilizzo e di conseguenza, non può esistere nessuna contestazione e nessun trasportato, dovrà dimostarre di essere un addetto ai lavori . Un veicolo strumentale aziendale, viene utilizzato per attività lavorative per le quali il trasporto delle cose venga fatturato e/o corrisposto. Tale situazione invece accade - per esempio - ai furgoni dei corrieri, furgoni/autocarri correttamente registrati per USO DI TERZI.
Per i sopracitati motivi non dobbiamo dimenticare che gli AUTOCARRI LEGGERI DI TIPO N1 POSSONO ESSERE REGISTRATI: USO PROPRIO oppure ad USO DI TERZI
Si intende USO DI TERZI quando un veicolo viene utilizzato dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. In tutti gli altri casi il veicolo si intende adibito ad USO PROPRIO
Questo è un punto iMPORTANTISSIMO da capire, perché, i veicoli registrati come AUTOCARRO, abbracciano la materia e il Codice della Strada - CDS. È proprio questo il punto focale dell’argomento che viene maleintepretato. Anzi, nei casi di contestazione da parte delle forze dell’ordine sulla strada, sembra essere un argomento addirittura sconosciuto.
Solo i veicoli che vengono “utilizzati dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’Intestatario della Carta di Circolazione” (esempio furgoni dei corrieri) saranno vincolati nell’uso stesso. Saranno quindi agli AUTOCARRI REGISTRATI USO DI TERZI, che gli agenti preposti al controllo dovranno e a cui potranno verificarne la finalità dell’USO - NOMINATA DAL CDS COME - UTILIZZAZIONE ECONOMICA. Sarà sempre e solo l'AUTOCARRO REGISTRATO USO DI TERZI’, l’autocarro vittima delle limitazioni d’uso. Questo significa che sarà il conducente di un furgone che lavora (per esempio) per un corriere a guidare un AUTOCARRO REGISTRATO USO DI TERZI. Sarò tale conducente che, traendo profitto dall’utilizzo di quel veicolo e trasportando merci le quali, vengono prelevate e consegnate dietro corrispettivo, non potrà utilizzare lo stesso veicolo per scopi diversi e/o per attività personali. Sarò su un AUTOCARRO REGISTRATO USO DI TERZI che non potranno essere ospitate a bordo categorie di persone, estranee a quella stessa attività lavorativa. Quindi, a bordo di un “Autocarro Registrato Uso di Terzi”, non solo non ci potranno salire persone non appartenenti all’organico aziendale, ma anche lo stesso conducente dovrà essere in regola per l'utilizzo del veicolo stesso. Suddette restrizioni non sono applicabili “all'Autocarro Registrato Uso Proprio” in quanto tale categoria di registrazione appartiene ai veicoli intestati a partita iva come beni strumentali e/o a privati, entrambi completamente estranei a ciò che viene definita: UTILIZZAZIONE ECONOMICA.
Uso dell'Autocarro Leggero di Tipo N1: Privato/Personale/Aziendale/Strumentale
LE LEGGI - LE REGOLE - IL CODICE DELLA STRADA
Con il supporto delle leggi di riferimento e con la lettura del CDS (Codice Della Strada), voglio aiutarti a contrastare tutti quegli articoli di giornale poco chiari e quelle notizie confuse, che inquinano questo delicato argomento. Purtroppo vige tutt'oggi un clima di infondato terrore, che a volte ha la meglio sulla nostra serenità stradale quando ci troviamo alla guida di un semplicissimo e regolarissimo "Autocarro di Tipo N1" nei giorni festivi
L'Autocarro di Tipo N1 è quell'autocarro che ha pieno carico, non supera con la sua massa complessiva il peso totale di 35 quintali. Grazie a questo dato, non saremo vittime di nessun blocco festivo né di altre limitazioni, al contrario tutto ciò che accade agli “Autocarri Pesanti” aventi una massa complessiva oltre i 35 quintali a pieno carico, definiti come N2.
A questo proposito la domanda più frequente e banale è la seguente:
La domenica posso usare un Autocarro?
La risposta è SI! …ma solo se parliamo di un Autocarro leggero di Tipo N1
Anche se non riguarda il nostro Autocarro leggero di Tipo N1 è bene sapere che: il blocco dei mezzi pesanti regola la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. Il calendario del blocco mezzi pesanti 2015 ha ridotto i giorni di fermo e ha diminuito anche l’intervallo orario interno ai vari giorni il tutto pubblicato sulla : Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24.12.2014
CONOSCERE GLI ARTICOLI 82 e 83 del CDS: è fondamentale
Segnalazioni Art. 82 e 83 del CDS
Ripetiamo quindi che, grazie alla categoria di appartenenza, l’AUTOCARRO N1" è completamente estraneo alla regolamentazione del blocco festivo. L'AUTOCARRO N1 può essere la tua auto di tutti i giorni "festivi inclusi" e, se registrato USO PROPRIO, potrai ospitare a bordo qualsiasi categoria di persone "sia nel caso in cui il veicolo risulti essere intestato a te come persona fisica o che sia intestato alla tua azienda". Ti rammento che l’unico obbligo che avrai per poterlo registrare USO PROPRIO, è che non dovrà trattarsi di un veicolo a reddito commerciale. Per mettere a reddito un AUTOCARRO N1, quindi per farlo lavorare e guidare a terzi dietro corrispettivo dovrai registrarlo USO DI TERZI, limitando completamente le attività è l’uso personale del veicolo.
NONOSTANTE LE REGOLE e il Codice Della Strada diano ragione all’utilizzo del nostro AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO, esiste la possibilità che tu possa essere fermato da agenti i quali "erroneamente" faranno riferimento agli “Articoli 82 e 83 del CDS”, disturbando la nostra legittima tranquillità. Ti consiglio quindi di non fermarti a questo punto e di continuare a leggere quanto riportato in seguito.
Poiché ci sono stati segnalati alcuni casi di ritiro della "Carta di Circolazione" per l'Uso di Autocarri Leggeri di Tipo N1 in applicazione dell’Art. 82 oppure 83 del Codice della Strada, ho ritenuto opportuno riassumere i concetti base della legislazione in materia, aiutandovi a capire qual'è il tipo di "Autocarro" che potrebbe essere contestato nel caso di utilizzo, nonché, poterti difendere con un valido supporto tecnico senza temere un confronto con le divise preposte al controllo stradale. Come già anticipato nelle righe precedenti, le vere limitazioni riguardano solo gli "Autocarri Pesanti" e la categoria dell’autocarro registrato uso di terzi. Quindi gli "autocarri" estranei alla categoria N1 oppure quegli autocarri che vengono “utilizzati dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione” (esempio furgoni dei corrieri) i quali corrispondono sempre e solo alla registrazione USO DI TERZI.
Copia libretto Autocarro N1 "trasporto di cose - USO PROPRIO"
In perfetta regola per l’uso privato/personale – aziendale/strumentale: registrato come "USO PROPRIO” il tuo AUTOCARRO potrà essere utilizzato senza alcuna limitazione. Per la categoria N1 (quindi massa complessiva entro e non oltre 35 quintali a pieno carico) non esiste alcun blocco festivo, potrai ospitare a bordo tutte le categorie di persone "familiari e bimbi inclusi “
In seguito troverai le leggi e i codici della strada a supporto di quanto appena riportato
Copia libretto Autocarro N1 "Trasporto di Cose - USO di TERZI
Registrato come USO DI TERZI L'utilizzo del tuo AUTOCARRO sarà limitato ai soli addetti ai lavori e alle sole attività aziendali. Il conduttore e gli occupanti, dovranno essere anch'essi registrati come dipendenti o soci dell'attività, quindi adibiti all'utilizzo del veicolo nonché a carico e scarico delle merci trasportate. (esempio: autocarri appartenenti a flotte aziendali come corrieri, spedizionieri e/o attività simili).
ESISTE UNA SOLA ECCEZIONE per l’USO DI TERZI ed è quella legata ai veicoli acquistati con contratto di noleggio a lungo termine. Tali veicoli sono registrati come “USO DI TERZI da locare senza conducente”.
Leggiamo e conosciamo l’Articolo 82 del CDS
Il seguente comma 6 è quello utilizzato dalle forze dell’ordine per emettere il verbale...
Art. 82 comma 6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono esse- re impiegati, in via eccezionale secondo direttive emana- te dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
NOTA DIFENSIVA: gli agenti adibiti al controllo intenzionati ad applicare l’Art. 82 fanno leva sul comma 6. VA chiarito che anche se il testo non lo specifica, la norma contestata dell’Art. 82 rappresenta un retaggio del vecchio codice della strada che prevedeva il permesso del trasporto di operai in particolari zone disagiate con la possibilità di occupare il vano adibito al carico delle merci (es. casi di calamità naturali, trasporto operai nei tratti autostradali con manto da rifare, trasporto operai a destinazione su strade secondarie e postazioni di lavoro poco accessibili e/o raggiungibili) e che “è sanzionato con il ritiro e sospensione della carta di circolazione chiunque utilizza un autocarro per il trasporto di persone senza apposita autorizzazione della Motorizzazione Civile, la quale può essere richiesta solo in casi eccezionali”. Ora... ospitare a bordo delle persone sugli appositi sedili rispettando il numero dei passeggeri omologato sulla Carta di Circolazione, non è certo “un caso eccezionale” per il quale richiedere una speciale e apposita autorizzazione.
Gli AUTOCARRI LEGGERI oggi in circolazione, sono immatricolati sulla base di apposite normative europee, con esplicito permesso di trasportare un numero di persone che arriva fino a 9 incluso il conducente (esempio di autocarro 9 posti è il Fiat Ducato Maxi). Ad ulteriore conferma sulla liceità del trasporto di persone in cabina, ci viene in aiuto lo stesso Articolo 82 che al comma 8, prevede che per essere sanzionati, la destinazione o l’uso siano diversi da quelli indicati sulla "Carta di Circolazione" per emettere la sanzione. Quindi, se la DESTINAZIONE D’USO rispetta le caratteristiche tecniche del veicolo, se carichiamo le cose nel vano di carico, se non superiamo il numero di passeggeri riportato sulla carta di circolaziome e se, rispetteremo L'USO PROPRIO rispettando L’UTILIZZAZIONE ECONOMICA: saremo perfettamente in regola sia con il CDS che con l’aspetto fiscale e amministrativo.
Ricordate sempre che: LA DESTINAZIONE D’USO E L’USO DEL VEICOLO possono trarci in inganno perché molto simili, ma si tratta di due concetti e azioni differenti e distinte.
Art. 82 comma 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
Poiché sulla "Carta di Circolazione" è chiaramente indicato il numero di passeggeri ospitabili in cabina è evidente che non esiste alcuna violazione all'Art. 82
Articolo 83 del CDS
Sono diversi i punti che compongono l'Art. 83 del CDS, ho estratto per te i rispettivi punti 2. e 4. perché è su questi punti che le forze dell’ordine a volte fanno confusione e cercano di contestare l’utilizzo del nostro AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO
PUNTO 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
PUNTO 4. Chiunque adibisce ad USO PROPRIO un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
ATTENZIONE: i punti 2. e 4. ci pongono di fronte al trasporto di cose in conto proprio, che vedono un AUTOCARRO intestato ad una partita iva che dichiara all’ente preposto, di trasportare e consegnare dietro corrispettivi cose o merci in CONTO PROPRIO. Questa finalità vedrà un USO DEL VEICOLO, quindi LA SUA UTLIZZAZIONE ECONOMICA, a reddito commerciale. NON CONFONDETE IL - CONTO PROPRIO - CON - L’USO PROPRIO
Il punto 4. viene utilizzato per l'attacco all'utilizzo "dell'autocarro in modalità USO PROPRIO ma sarà proprio il punto 2. a difenderci dallo stesso Art. 83 in quanto esso dice: "Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t."
È quindi evidente che non esiste alcuna violazione all'Art. 83
Articolo 54 del CDS: un altro articolo da conoscere bene
Trippa per gatti a favore dei detrattori! Ma il paragrafo d) non è applicabile all’AUTOCARRO USO PROPRIO
Sarà il PUNTO 2. dell’Art. 83 del CDS (che andremo a leggere) a liberarci da tali tendenziose affermazioni
L’ACCUSA si avvarrà dell’Art. 54 lettera d) + Art. 83 Punto 4
Art.83 PUNTO 4. Chiunque adibisce ad USO PROPRIO un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
LA DIFESA si avvarrà dello stesso Art. 83 ma leggiamo il PUNTO 2
PUNTO 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. "Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t."
Quindi, anche il PUNTO 2. dell’articolo 83, specifica una richiesta di licenza per il trasporto di merci le quali verranno trasportare dietro corrispettivo, trasformando un semplice autocarro aziendale strumentale, in un autocarro a reddito commerciale. In questo caso per salirci a bordo è necessario richiedere l’autorizzazione specifica citata dall’art. 82 comma 6 la quale autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri - RIPETIAMO: necessaria solo nel caso l’autocarro e il conduttore sono registrati all’albo dei trasportori e quindi suddetto autocarro, lavora dietro corrispettivo. L’autocanno N1 Uso Proprio è un semplice bene strumentale come ad esempio - il telefono cellulare con il quale le chiamate in entrata e in uscita, NON solo limitate al solo ambito aziendale e lavorativo, ma viene messo in detrazione nella percentuale del 90% per lasciare libero l’utilizzo privato dello stesso.
È quindi evidente che non esiste alcuna violazione degli Art. 54 e 83
Aggiungiamo che: una specifica nota di precisazione del Ministero degli Interni (datata 12/03/1991 tuttora valida) stabilisce testualmente che “l’unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all’Art. 366 del regolamento di applicazione del Codice della Strada, che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose. Rispettando la presente nota ministeriale, in assenza di merci pericolose l’unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina”.
I BAMBINI SULL’AUTOCARRO
Codice Della Strada/Articolo 172/comma 10: trasporto bambini su veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 privi di sistemi di ritenuta
Questo è un altro discusso argomento quando si parla di USO DELL’AUTOCARRO. Poiché ci sono stati segnalati degli articoli a nostro avviso forvianti, divulgati anche da accreditate testate giornalistiche, e ci sono pervenuti atti ti intimidazione da parte di alcuni agenti delle forze dell’ordine durante le verifiche sulla strada, vi fornirò in allegato la scansione della PAGINA 30/CODICE DELLA STRADA/TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI.
Se come riportato da questo paragrafo del CDS/Art. 172, comma 10, è prevista una sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro PER IL TRASPORTO DI BAMBINI su veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 privi di sistemi di ritenuta “come è possibile affermare che essi non possano salirci?”
Sempre lo stesso Art.172/comma 4/ relativamente le categorie di veicoli M1-M2 e N1 recita il seguente testo:
comma 4. I passeggeri di età inferiore a dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
Se al comma 4 dell'Art. 172 è previsto che i bambini sugli autocarri debbano indossare le cinture e debbano essere trasportati adeguatamente su appositi seggiolini, come si può affermare che non debbano salirci?
È quindi evidente che non esiste alcuna violazione dell’Art. 172
IL BOLLO
Se qualcuno ti metterà di fronte allo strampalato ragionamento del bollo basso, spiegagli che dal 1999 (anno dell'ingresso in Europa), la categoria dei veicoli adibiti ad USO PROMISCUO è stata soppressa e sostituita dall'autocarro N1 USO PROPRIO. Suddetta, nonché soppressa categoria, pagava anch’essa un bollo ridotto. Deve essere chiaro che, l’autocarro N1 paga il bollo sulla base della sua portata, non in base ai KW. Per questi motivi spiega pure al tuo interlocutore nonché "detrattore" che il bollo è basso perché si tratta di un “autocarro N1” non perché evadi il fisco. E poi, sempre al tuo detrattore, chiedigli come mai auto da 600HP elettriche non pagano né il bollo ordinario né il superbollo!?
Ripassiamo i codici di riconoscimento che troveremo sulla “carta di circolazione”
K0 (K-zero) = cassone (tutti i Pick-Up)
F0 (F-zero)= furgone (esempio : Fiat Doblò, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter etc.)
NOTA: sono stati inseriti nuovi codici europei come: N1G - K9 - BA - BB
NOTA : Il codice F0 è utilizzato non solo per definire i sopraccitati esempi Fiat Doblò, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter e altri veicoli furgonati simili, ma anche per definire un "autocarro furgonato" proveniente dal cambio di destinazione d'uso in seguito ad un collaudo tecnico. Rientrano nella qualifica F0 anche quegli "autocarri leggeri" oggi offerti su alcuni modelli di veicoli direttamente dal concessionario. Suddetti veicoli possono essere: un classico SUV, un fuoristrada, oppure una Station Wagon (quindi veicoli a 2 volumi aventi capacità di carico sufficiente per poter rientrare nella sotto-categoria di autocarri leggeri denominata F0).
VOGLIO INTESTARE UN AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1 REGISTRATO USO PROPRIO AD UNA PARTITA IVA E VOGLIO ESSERE IN REGOLA ANCHE NELL’USO PRIVATO E PERSONALE DEL VEICOLO: cosa devo fare?
Consiglio amministrativo: la circolazione del tuo AUTOCARRO USO PROPRIO non sarà limitata da nessun vincolo dettato dal CDS, sia per l’uso personale/privato che per l’uso aziendale/strumentale. Il problema potrebbe essere di natura fiscale. Per "regolarizzare anche ai fini fiscali l'utilizzo del tuo autocarro nel tempo libero e privato, non solo per l’utilizzo strumentale del veicolo potrai scaricare per intero l’importo dell’IVA ma dovrai rinunciare ad una parte dell’imponibile. La soluzione si chiama " PRO RATA TEMPORIS " che tradotto significa " IN PROPORZIONE AL TEMPO " detta anche: ripresa fiscale.
Pro Rata: in cosa consiste? Consiste nel mettere a punto con il tuo commercialista la detrazione del tuo autocarro nella misura consigliata per il tuo tipo di attività (operazione chiamata anche “recupero fiscale”), la manovra prevede di rispettare una proporzione corretta e non criticabile nel caso di controllo. Il consiglio potrebbe essere quello di scaricare nella misura dell’ 85% la fattura di acquisto anziché l'intero 100% della spesa sostenuta dalla tua azienda per il tuo autocarro leggero. Il 15% che sarà a perdere renderà libera anche per la parte fiscale la parte di utilizzo privato del veicolo.
UTILIZZO DA PARTE DI: COLLABORATORI ESTERNI, PARENTI e/o AMICI, DEL VOSTRO AUTOCARRO AZIENDALE
Siete in tantissimi a pormi questa domanda, ma problema non riguarda solo l'autocarro N1, bensì tutti i veicoli autovetture M1 incluse, intestate ad un’azienda con regolare partita iva. Sia nel caso di N1 Autocarro che M1 Autovettura, la registrazione - Uso Proprio - viene utilizzata per stabilire non si tratta di un veicolo "a reddito commerciale”. Questo significa che il veicolo in oggetto "non viene utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse di terzi non intestatari”. Grazie a questo motivo (mi riferisco alla registrazione Uso Proprio), abbiamo una certa libertà di movimento anche quando lo prestiamo a: moglie/marito/amici/etc. “Ma attenzione!” perché non siamo perfettamente in regola. Trattandosi di un veicolo intestato ad una società, la sua detrazione fiscale e/o i benefici fiscali annessi e connessi, generano un conflitto. Autocarro o vettura non fa differenza! Nel caso di una verifica da parte delle forze dell’ordine sulla strada, è necessario essere in possesso di una delega alla guida firmata dall’amministratore della società, da presentare agli agenti. Non escludete a priori che gli agenti ostinati e/o i detrattori della categoria, non sollevino qualche eccezione.
Ti consiglio di formulare una delega a condurre in veicolo chiara e ben compilata, soprattutto con scadenza breve:
Se come amministratore della società presterai il veicolo ad un amico, meglio che la delega sia limitata al breve periodo legato all’utilizzo.
Se come amministratore concederai l’uso del veicolo a persone fisiche legate alla tua società, ti consiglio una delega con scadenza annuale al 31 dicembre dell’anno corrente.
Ti sconsiglio di concedere in uso il tuo veicolo aziendale, a persone fisiche completamente estranee alla società.
Possiedi o stai per comprare una Station Wagon o un SUV usato immatricolato autocarro
AUTOCARRO LEGGERO N1-F0 IMMATRICOLATO NEGLI ANNI 2002-2007: per i veicoli N1 di immatricolazione periodo 2002-2007 convertiti grazie alla Legge Tremonti in seguito ad uno specifico collaudo tecnico presso la motorizzazione civile. Suddetti veicoli identificabili come autocarro dal codice carrozzeria N1-F0, provengono da normali SUV e Station Wagon. Prima della conversione l’identificativo del tipo di carrozzeria sul libretto corrispondeva al codice M1. Per questi veicoli ibridi la confusione regna sovrana. Suddetti veicoli, sono tornati ad essere "fiscalmente" delle normali autovetture dopo l'abrogazione della Legge Tremonti (in vigore dal 2002 a 2007), esattamente come lo erano prima della conversione in autocarro. La manovra è stata eseguita d’ufficio dalla motorizzazione, tantissimi ignari utenti ancor oggi non ne sono a conoscenza. Vi troverete quindi in possesso, oppure di fronte, a veicoli che sulla "Carta di Circolazione" risultano essere omologati come "Autocarro N1-F0", che in realtà oggi, sono a tutti gli effetti delle autovetture. Per questa paradossale situazione, vi verrà richiesto di pagare il bollo intero come "autovettura" e l'assicurazione come "autocarro". L'unico sistema per uscire da questo tunnel, sarà di mettere a punto una nuova conversione d'uso del veicolo in autovettura, mediante - nulla osta - da richiedere alla casa costruttrice. Una volta ottenuto il nulla osta, sarà necessario presentarsi in regola al collaudo tecnico, presso la motorizzazione civile. Se, come nella maggior parte dei casi, ti verrà negato il "nulla osta", dovrai rimanere nell'oblio e nell'assurdità generata dall'amministrazione governativa. Questo significa che dovrai pagare il bollo come "autovettura" e l'assicurazione come "autocarro" per sempre e senza possibilità di risolvere il problema. Oppure, potresti trovarti di fronte ad un veicolo sfuggito alla loro riconversione in autovettura, che oggi paga il bollo ancora come autocarro... insomma un vero stato confusionale all'italiana.
Hai comprato o stai per acquistare un SUV o una Station Wagon offerta con conversione ed omologazione Autocarro N1-F0 dalla casa madre?
Hai comprato o stai per acquistare un Autocarro N1-F0 come: Fiat Scudo/Fiato Doblò/Fiat Ducato/Mercedes Sprinter/Renault Kangoo/Renault Viano o simili?
L’Agenzia delle Entrate con la G.U. del 13-12-2006 n° 289 in data 6 dicembre 2006 ha pubblicato il provvedimento (tutt’ora valido), per l'individuazione dei veicoli apparteniti alla categoria - Autocarro N1 - che, a prescindere dalla categoria di omologazione non possiedono i requisiti necessari per essere messi in detrazione, e che quindi, dovranno essere assimilati (come previsto dal decreto) ad una normalissima: autovettura. Quanto stabilito nel provvedimento è condiviso dal Ministero dei Trasporti del 05-12-2006. Al fine di poter valutare correttamente la carta di circolazione e stabilire se l'autocarro ha i requisiti per essere messo in detrazione, debbono sussistere i seguenti tre requisiti:
Codice carrozzeria "F0" (F zero)
Un numero di posti pari o superiore a quattro
Rapporto tra la potenza massima (PT) del motore in Kw e la portata del veicolo espressa in t. non superiore a 180 (questo significa che se il rapporto sarà superiore al fattore di 180 il veicolo verrà equiparato fiscalmente ad un’autovettura).
Se mi ferma la Polizia cosa devo fare?
Devi stare sereno: la circolazione dell'autocarro leggero immatricolato uso proprio è completamente libera. Al posto di blocco potrebbero appellarsi agli Art. 82 e 83, ma come spiegato nella prima parte del modulo commetterebbero in entrambi i casi un grave errore. Rileggi la prima parte del modulo relativa agli Art. 82 e 83, e se ti troverai di fronte ad un agente ostinato che vuole emetterti un verbale a tutti i costi, ti consiglio di annotare nello spazio dedicato alle tue note (dello stesso verbale) che il tuo autocarro è di "tipo N1" avente "massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 qt.” e che facevi presente allo stesso agente che si tratta di un veicolo registrato come "uso proprio". Chiedi inoltre all'agente di firmare con firma leggibile oppure di chiedigli esplicitamente il suo "nome e cognome". Con un ricorso vinceresti e potresti addirittura fare la segnalazione al loro comando. Se minacceranno di ritirarti la carta di circolazione devi sapere che: dal punto di vista legale si ritiene che l’eventuale ritiro della carta di circolazione da parte dei verbalizzanti, li esporrebbe ad un esposto e/o denunica per abuso d’atti d’ufficio, in quanto gli articoli utilizzati non posso essere tecnicamente applicati.
A questo punto, la prima cosa che vorrai fare sarà chiamarmi oppure scrivermi...
Caro lettore, prima di scrivermi e/o chiamarmi formulando domande che trovano già risposta nel modulo informativo, ti pregherei di rileggere con attenzione dall'inizio alla fine. So che si tratta di un documentio difficile da capire, lungo, noioso e impegnativo, ma lo devi fare per te questo sforzo. Sono certo che troverai la tua risposta e il tuo codice della strada di riferimento.
Ti chiedo inoltre di non inviarmi link di fantomatiche sentenze di cassazione o altri documenti pubblicati on-line, i quali, nel 100% dei casi, oltre ad averli già leggi tutti e ricevuti dozzine di volte, non specificano e non riportano mai le informazioni fondamentali per il riconoscimento della categoria del veicolo oggetto della diatriba. Nei documenti che facilmente vengono intercettati in rete, non sono mai indicati : la categoria dell'autocarro, il tipo di registrazione, non appare mai il modello del veicolo e tantomeno la sua targa. Penso di poter dire che nessun giudice che si rispetti, possa arrivare a sentenza senza i requisiti essenziali per il giudizio. Per queste ragioni ritengo che tutti i documenti che troverai privi delle specifiche sopraccitate, siano quanto meno artefatti e di dubbia provenienza, ostinatamente pubblicati a favore di una causa persa in partenza. Tengo precisare che mi sono arrivate richieste di chiarimento anche da parte di Stazioni di Polizia e altri uffici di enti preposti al controllo della circolazione stradale. Anch'essi come te, praticando ricerche on-line, hanno intercettato il mio modulo informativo il quale, secondo numerosi agenti, è stato prezioso chiaro ed esplicativo. Il presente modulo e le informazioni in esso contenute, hanno aiutato loro a differenziare le diverse categorie di autocarro all'atto del controllo stradale. In molteplici occasioni grazie a questo documento e alle informazioni in esso contenute, sono stati evitati inutili e contestabili verbali ai danni di chi possiede e guida un semplice e regolarissimo "Autocarro N1 - Immatricolato Uso Proprio". Abbiamo inoltre convenuto con gli agenti interlocutori, che quanto è riportato ed espresso relativamente l'argomento trattato, corrisponde agli articoli del CDS tutt'ora vigenti. Sono stati numerosi i riscontri positivi e i complimenti per lo studio della materia e per il lavoro svolto. Nonostante questo, c'è la possibilità che tu possa essere fermato da agenti i quali, "erroneamente" faranno riferimento all'Art. 82 e Art. 83 del CDS. Lo spazio dedicato ai suddetti "Articoli 82 e 83" ti aiuterà a difenderti da chi ostinatamente fa riferimento a questi punti focali del CDS disturbando la nostra legittima tranquillità. Ti pregherei quindi di tornare alle pagine 12 e 13 e di studiare attentamente i dettagli, prima di chiamarmi per risposte che puoi trovare leggendo i due capitoli con la dovuta attenzione. In ogni modo mi renderò disponibile per te e potrai contattarmi, se alla fine della lettura nutrirai ancora qualche dubbio. Poiché siete tantissimi a chiamare e a scrivere, nel rispetto del mio tempo vi prego di farlo solo se lo ritieni davvero necessario. Invito inoltre qualsiasi agente preposto al controllo stradale, Stazione di Polizia, Comando dei Carabinieri o altro ente facente parte delle forze dell'ordine, di intervenire e/o di segnalarmi eventuali errori riscontrati all'interno del presente modulo informativo.
Il presente documento è costantemente aggiornato e revisionato
Ultimo aggiornamento 01/03/2025
Questa graditissima e-mail pervenuta dal modulo di contatto del mio sito. Questo riconoscimento potrà sicuramente aiutarvi a prendere fiducia nelle regole senza badare a quelle parole - dette al bar - che non fanno altro che generare altra confusione all’argomento. Un grazie ad - Alberto - e a tutti quegli agenti che cercano di aiutarci, condividendo con noi gli aspetti poco chiari della nostra contorta burocrazia.
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